Il caso di Emanuele De Maria, il detenuto che aveva un lavoro a Milano fuori dal carcere e che ha ucciso una donna e ferito un uomo, ha parecchi punti oscuri. Il rischio però è di «vanificare sforzi e risultati ottenuti finora nella riabilitazione e reinserimento sociale di chi ha commesso reati», spiega l’esperta

Da un lato il dolore per le vittime, dall’altro lo sconcerto per quanto accaduto. Nel mezzo qualche dubbio e una domanda ricorrente: si poteva prevedere che un “detenuto modello” come era stato definito Emanuele De Maria, con un lavoro fuori dal carcare, potesse commettere un nuovo reato, dello stesso tipo e con le stesse modalità, cioè l’uccisione di una donna a coltellate? Quanto può essere utile (e sicuro) il lavoro fuori dal carcere? «Il rischio è proprio questo: che dopo questa vicenda e un prevedibile giro di vite, molti si vedano negata la messa in prova e dunque un percorso di reinserimento sociale», commenta Elena Lepre, avvocata penalista, cassazionista, consigliera fondatrice dell’associazione “Carcere Possibile O.N.L.U.S”, con lo scopo di offrire solidarietà sociale, civile e culturale alla popolazione detenuta.

Lavoro fuori dal carcere: gli interrogativi sul caso De Maria

De Maria aveva sempre tenuto un comportamento corretto «anche durante i due anni di lavoro» come receptionist all’Hotel Berna e «senza che nulla potesse lasciare presagire l’imprevedibile e drammatico esito», scrive il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei a due giorni dal drammatico epilogo della vicenda. Anna Maria Oddone, presidente facente funzioni del Tribunale di Sorveglianza di Milano, in una nota parla invece di «tragici eventi». Molto più duro il marito di Arachchilage Dona Chamila Wijesuriya, la 50enne italo-cingalese uccisa da De Maria e trovata morta al Parco Nord. «Mi chiedo, e questa sarà la domanda che continuerò a porre, perché a questa persona non sono state fatte delle perizie? Perché era in giro?», ha detto Himanshu al Corriere della Sera.

Qualcosa non ha funzionato

La Corte d’appello e il Tribunale stanno valutando eventuali «iniziative», ma l’avvocata Lepre ammette: «Qualcosa non ha funzionato. Al detenuto era applicato l’articolo 21 dell’ordinamento penale, cioè la possibilità di lavoro all’estero. Questo beneficio si può avere dopo aver espiato un terzo della pena. Questo programma parte dall’Amministrazione penitenziaria e poi è approvato, qualora vi siano i requisiti, dal magistrato di sorveglianza». L’obiettivo, come scrivono ancora dal Tribunale di Milano, è quello di provare a «garantire la rieducazione sotto il vigile controllo degli operatori», concludono Ondei e Oddone.

Il lavoro fuori dal carcere riduce le recidive

In effetti i dati Cnel-Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro mostrano che il lavoro esterno dei detenuti consente di abbassare le recidive, quindi il rischio di reiterare i reati, che altrimenti è molto elevato: 6 condannati su 10 hanno un precedente che li ha portati in cella almeno una volta, ma le probabilità di tornare a delinquere si stima che possano calare fino ad arrivare al 2% per chi viene reinserito lavorativamente. Per questo lo stesso Cnel ha attivato il programma “Recidiva Zero” in collaborazione con il ministero della Giustizia, con lo scopo di incentivare studio, formazione e lavoro negli istituti di pena.

L’esempio virtuoso di Bollate

Sono sempre le rilevazioni ufficiali a dire che quello di Bollate è il penitenziario con il più basso tasso di recidiva Italia, dove in media solo il 17% di chi sconta parte della pena in misura alternativa al carcere torna a commettere reati, dato che arriva al 5% per chi ha la possibilità di lavorare all’esterno delle case circondariali. «De Maria stesso tornava in cella a Bollate alla sera ed era descritto come un detenuto modello. Ora speriamo di non tornare indietro con i programmi di reinserimento dei detenuti, perché sarebbe una sconfitta», aggiunge Lepre, che sta lavorando a un aggiornamento della Guida per i diritti dei detenuti, realizzata con il tribunale di sorveglianza: «Un libro che spiega diritti e doveri, tradotto in inglese, francese, spagnolo, arabo, perché molti detenuti sono stranieri».

Il lavoro fuori dal carcere riabilita

Incentivare il lavoro, dunque, aiuta a riabilitare e finora si è andati in questa direzione, come testimoniano i dati del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale: da giugno 2022 allo stesso mese del 2024 le persone detenute con un impiego esterno sono cresciute dell’11,3%, passando da 17.957 a 20.240. Di queste il 7,4% lavora alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, mentre il +32,2% in ditte esterne. Ad aumentare è anche la formazione, con un +140% di corsi di istruzione e formazione professionale.

Cosa può non funzionare

«C’è il rischio che si enfatizzi il singolo caso», ammette dalle pagine di Avvenire Luciano Pantarotto, di Confcooperative – Federsolidarietà, a cui fa eco Patrizio Gonnella dell’Associazione Antigone: «Mettere in discussione le misure alternative al carcere per un singolo caso di cronaca è sbagliato e anche pericoloso». «Sicuramente qualcosa non ha funzionato: il magistrato forse non ha neppure potuto incontrare De Maria, ma avrà letto certamente le carte, dalle quali sarà risultato che il detenuto aveva i requisiti per ottenere il beneficio del lavoro esterno al carcere. Quindi forse all’interno dell’istituto di pena si sono sottovalutati alcuni aspetti, magari perché non c’è stata la possibilità di analizzare a fondo il soggetto», ipotizza Lepre.

Come e quando si ottiene il lavoro esterno

«Se ci sono le condizioni previste, come l’aver scontato il minimo di pena contemplato dalla legge e l’aver trovato un possibile lavoro, viene presentata richiesta, ma è il detenuto che deve cercarsi una possibile occupazione, tramite amici, parenti o conoscenti. Come si può immaginare non è facile, perché il datore di lavoro può non gradire di avere un detenuto o di dover subire controlli da parte delle autorità – spiega Lepre – Poi sta al magistrato di sorveglianza concedere o meno l’affidamento in prova: io stessa ho procurato un lavoro a un detenuto pochi giorni fa, ma doveva consegnare i pasti a una mensa e dunque non era controllabile, quindi il magistrato ha inizialmente detto no. Solo dopo aver rimodulato la tipologia di lavoro con il confezionamento dei pasti stessi, è arrivato il parere positivo, perché il detenuto lavora in un posto fisso e a orari predeterminati».

Il percorso prima del lavoro esterno

«Dietro a un beneficio come il lavoro esterno c’è un percorso che precede l’autorizzazione e che accompagna il programma stesso. Per esempio, di solito le condizioni sono che il detenuto non frequenti esternamente altri detenuti, o che non esca di casa al mattino prima delle 7 e non rincasi dopo le 9 di sera – spiega ancora Lepre – Ma perché il progetto funzioni occorrono controlli, sia da parte degli organi di polizia, che accertino la presenza fisica del soggetto nel luogo di lavoro, sia da parte di operatori come psicologi e assistenti, che osservino eventuali problematiche. Ciò che può essere accaduto nel caso di De Maria è che non si siano colti segnali di questo tipo».

La sicurezza per i cittadini

Nella vicenda di Milano, però, De Maria appariva come persona dal comportamento corretto: «Ci sono molti esempi analoghi nel passato: Angelo Izzo, dopo aver ottenuto la semilibertà, mise in atto la strage del Circeo. Alcuni soggetti possono essere in grado di manipolare l’interlocutore con comportamenti ritenuti socialmente accettabili. Possono sembrare socialmente inseriti e, nel caso di De Maria, il fatto che l’hotel lo avesse assunto a tempo indeterminato dimostrerebbe che l’uomo fosse in grado di nascondere molto bene la sua personalità. È accaduto anche con Alessandro Impagnatiello (in carcere per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, NdR)», spiega Roberta Catania, Psicologa Psicodiagnosta Clinica e Forense.

Dove occorre intervenire

«De Maria aveva commesso lo stesso tipo di reato in precedenza, un omicidio brutale ai danni di una donna, quindi è chiaro che ci fosse una disfunzionalità nella personalità che andava mesa sotto attenzione. Inserirlo in un contesto come quello di una reception di un hotel, che favorisce le relazioni, forse avrebbe necessitato di maggiori controlli. Non significa negare le concessioni, come la possibilità di un reinserimento sociale, di sconti di pena o permessi, ma certamente accompagnarlo con le dovute valutazioni che sia garanzia di sicurezza per tutti i cittadini», sottolinea Catania. «Purtroppo il Governo ha puntato sullo stanziamento di fondi per aumentare l’organico della polizia penitenzia, ma non altrettanto degli operatori all’interno delle carceri, come gli psicologi, ecc. A Napoli, per esempio, possono passare anche 6 mesi tra un colloquio e l’altro con lo psicologo: occorrerebbe mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare meglio nelle carceri, altrimenti tutti gli sforzi rischiano di venire vanificati», conclude Lepre.

fonte Donna Moderna

La nuova stretta penale: sicurezza o controllo?

Quattordici nuovi reati, nuove circostanze aggravanti, repressione estesa al dissenso pacifico.

Le recenti modifiche normative — presentate come necessarie risposte a esigenze di sicurezza — suscitano interrogativi profondi sul bilanciamento tra ordine pubblico, diritti fondamentali e legalità costituzionale.

Tra le misure più discusse: la possibilità di incarcerare donne in gravidanza o madri con figli in tenerissima età. Un provvedimento che, al di là del dato giuridico, solleva importanti riflessioni etiche e culturali. Non solo per l’impatto diretto sulle condizioni detentive, ma per ciò che simboleggia: la progressiva erosione delle garanzie anche nei confronti dei soggetti più fragili.

Un confronto storico non secondario

Persino il Codice Rocco, espressione di un ordinamento autoritario, riconosceva implicitamente il valore della resistenza passiva come forma di opposizione non violenta a leggi o ordini ritenuti ingiusti, escludendone la punibilità.

Lo stesso codice, all’art. 146, stabiliva che non potesse essere data esecuzione alla pena nei confronti di madri di bambini di età inferiore a un anno, sancendo un principio di tutela che oggi rischia di essere messo in discussione.

Sicurezza o sorveglianza?

L’interrogativo è inevitabile: ci sentiamo davvero più sicuri o, piuttosto, più sorvegliati, più limitati, più esposti a un potere che sembra lasciare sempre meno spazio al dissenso e alla fragilità?

Il rischio è che il concetto di “prevenzione” venga distorto fino a giustificare una compressione generalizzata dei diritti fondamentali.

Diritti, dignità e silenzio

Come potrà un detenuto, già in condizioni precarie, denunciare abusi o condizioni inumane senza temere un aggravamento della propria situazione?

E come potrà crescere un neonato dietro le sbarre, privato fin dai primi mesi di vita di un ambiente sano, protetto, conforme ai suoi diritti?

Non siamo soltanto dinanzi a una possibile deriva autoritaria.

Siamo di fronte a una deriva morale, più profonda e insidiosa.

E ci riguarda tutti. Nessuno può dirsi davvero estraneo. Nessuno può ritenersi innocente.

In questi casi, il silenzio non è mai neutrale. È già una forma di scelta.

E, spesso, è la meno coraggiosa.

 

Il caso Garlasco è al centro della cronaca di queste settimane, ma non è l’unico caso in cui un fascicolo torna sotto i riflettori: quando può accadere, perché e quali sono i casi illustri del passato, da Serena Mollicone a Elisa Claps senza dimenticare il delitto Moro, di cui si parla oggi. Dopo 50 anni

 

Non c’è dubbio: è il caso del momento. I riflettori sono puntati su Garlasco, lì dove si erano spenti da anni. Esattamente 18 ne sono passati dal delitto di Chiara Poggi e oggi, dopo che cinque processi a carico di un unico indiziato, Andrea Stasi, si sono già conclusi da tempo con una condanna definitiva a suo carico a 16 anni, ecco che sorgono dubbi e il fascicolo viene riaperto. Nonostante lui si sia sempre dichiarato innocente e nonostante le revisioni del processo siano state sempre rigettate. Oggi, però, ci sono nuovi elementi e la giustizia prevede che si possa riprendere in mano il caso. Come già accaduto, per esempio con Serena Mollicone o con Elisa Claps o, proprio nei giorni scorsi, con le nuove valutazioni sul caso Moro, in questo caso dopo ben 50 anni.

I riflettori tornano ad accendersi su Garlasco

Garlasco
Chiara Poggi in una delle sue ultime foto

Quanto sta accadendo a Garlasco, poco più di 9500 anime in provincia di Pavia, è in parte inedito: dopo 18 anni il paese è tornato al centro dell’attenzione, invaso da troupe televisive, giornalisti della carta stampata e dei social, fotografi e curiosi. Ma soprattutto da investigatori come quelli del Nucleo investigativo di Milano (che lo scorso marzo hanno trovato alcuni appunti di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, nella spazzatura), del Ris, chiamati ad analizzare nuovi reperti, esperti di vario tipo, come i genetisti, coinvolti ufficialmente o intervistati alla ricerca di pareri, dettagli e scoop. Dietro le quinte lavorano anche i tecnici che analizzano i tabulati telefonici, anche se sui media sono trapelate indiscrezioni e parti di messaggi che coinvolgerebbero amici e qualche parente dei soggetti coinvolti, come le cugine di Chiara Poggi (in particolare Paola Cappa).

Garlasco, un nuovo capitolo su un caso considerato chiuso

Il circolo mediatico, dunque, è al gran completo: segue, amplifica, ma in parte anche contribuisce ad alimentare la curiosità su un caso che indubbiamente attira l’attenzione soprattutto perché era ormai considerato chiuso. Dal 12 dicembre del 2015, quando la Cassazione ha posto la parola fine, con una condanna a 16 anni. La difesa ha provato per anni a puntare sui presunti punti deboli dell’accusa, come la mancanza di un movente e il mancato ritrovamento dell’arma del delitto. Ma per i giudici «la lettura congiunta di tutti i dati probatori acquisiti, gravi e precisi» porta «ad individuare nell’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’assassino della fidanzata».

Il precedente eclatante: Serena Mollicone

Eppure questo caso non è l’unico su cui per anni hanno continuato ad esserci speculazioni, dubbi, tentativi di riapertura: basti pensare a Serena Mollicone, uccisa ad Arce nel frusinate nel 2001. Lo scorso marzo la Cassazione ha annullato l’assoluzione di Franco, Marco e Anna Maria Mottola, la famiglia dell’ex comandante della stazione dei carabinieri della località laziale, e ha disposto un nuovo processo di appello. Decisiva è stata la perizia sulla porta della caserma dei carabinieri, che ha richiesto il coinvolgimento di esperti forensi, della scientifica e specialisti in dinamica dei traumi.

Che fine ha fatto Emanuela Orlandi?

Periodicamente, poi, si torna a parlare di Emanuela Orlandi, residente in Vaticano e scomparsa a 15 anni il 22 giugno 1983 mentre era a Roma e tornava a casa dopo una lezione di musica. Un caso di 42 anni fa, su cui sono emerse nuove ombre appena un mese e mezzo fa, col ritrovamento di un fascicolo sulla giovane, proveniente dal Ministero dell’Interno, ma privo di contenuti. Durante un’audizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla sparizione della giovane, è stato ascoltato Lidano Marchionne, all’epoca dei fatti commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Roma, per chiarimenti su un numero di un numero di telefono non identificato scritto su un diario di Emanuela e ora centrale per far luce su uno dei tanti misteri italiani.

Da Elisa Claps a Yara Gambirasio

Che dire, poi, di altri casi “scottanti”, come quello della morte di Elisa Claps, scomparsa nel 1993 e il cui corpo fu ritrovato solo nel 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, esattamente lì dove era stata vista per l’ultima volta. Per il suo omicidio è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo, ma per provarne la colpevolezza furono effettuate numerose perizie, accertamenti, analisi e rilievi, oltreché rogatorie internazionali. Decisivo risultò poi il ritrovamento di tracce di sangue su un suo maglione. Nel caso di Yara Gambirasio, invece, sono stati passati al vaglio oltre 18mila profili alla ricerca del Dna di “Ignoto 1”. Ad essere condannato è stato Massimo Bossetti, che si è sempre detto innocente, e più volte si è parlato di una riapertura del caso, finora però mai avvenuta.

Quando si riapre un caso?

La domanda, quindi, è quando un caso può essere riaperto? «Un caso si può riaprire anche dopo molti anni, ma servono nuovi elementi di prova che non erano disponibili al momento del processo: possono essere nuove testimonianze, analisi scientifiche più avanzate – come nel caso del DNA – oppure fatti nuovi che cambiano il quadro probatorio. Non basta un sospetto o un dubbio generico: la legge richiede che ci siano ‘nuovi elementi idonei a condurre a un diverso esito del processo’», spiega l’avvocata penalista Elena Lepre, cassazionista, consigliera fondatrice dell’associazione “Carcere Possibile O.N.L.U.S”.

Nessun limite di tempo

Un altro elemento che sconcerta è la distanza temporale che a volte separa i fatti o le condanne dalla riapertura dei fascicoli. Sul caso Moro, infatti, sono emersi solo in questi giorni elementi che potrebbero risultare determinanti per far luce sul rapimento del segretario della Democrazia Cristiana e la sua uccisione nel 1978. «In linea generale, non esiste un termine massimo rigido per chiedere la revisione di una sentenza definitiva: il nostro ordinamento lascia aperta questa possibilità proprio per evitare che un errore giudiziario diventi irreparabile. È per questo che anche a cinquant’anni di distanza, proprio nel caso Moro, possono emergere elementi nuovi che impongono una rilettura dei fatti», spiega Lepre.

Chi può chiedere la revisione

Non basta, però, il ritrovamento di un nuovo potenziale elemento di prova a riprendere in mano un caso. «Naturalmente la richiesta di revisione di un processo deve passare il vaglio rigoroso della Corte d’Appello competente – chiarisce l’avvocato – Possono chiedere la revisione sia il condannato o il suo difensore, sia il pubblico ministero. In certi casi è una possibilità anche per i prossimi congiunti del condannato, per esempio se quest’ultimo nel frattempo è deceduto».

Se un condannato risulta poi innocente

Se l’ordinamento prevede la possibilità di riapertura di un caso e la revisione di una sentenza, dunque, è soprattutto per permettere che, in caso di errore, ci sia l’opportunità di “riparare”. Ma cosa accade in caso di errore giudiziario, quindi di una sentenza sbagliata? Come e quando eventualmente scatta un risarcimento nei confronti di una persona condannata ingiustamente? «Il risarcimento per errore giudiziario scatta solo dopo che è stata riconosciuta la revisione della sentenza e accertata l’innocenza della persona condannata. Non è automatico: serve una nuova sentenza che lo dichiari e solo successivamente si può chiedere l’indennizzo allo Stato», spiega Lepre.

Come si calcola un risarcimento per un errore giudiziario

Nel caso di Garlasco c’è già chi, sui media, ipotizza un colpo di scena, con un rovesciamento della condanna nei confronti di Alberto Stasi e una sua assoluzione. Questo comporterebbe un risarcimento milionario (si parla persino di 4 milioni di euro, secondo previsioni di alcuni esperti). Lepre invita alla prudenza: «L’importo può variare molto: si tiene conto soprattutto della durata della detenzione, del danno alla reputazione, del disagio psicologico e delle conseguenze personali e professionali. È un calcolo complesso, ma nei casi più eclatanti può certamente arrivare a centinaia di migliaia di euro».

Chi paga?

Sicuramente la riapertura di un caso comporta enormi spese, sia per i mezzi e gli uomini che vanno dispiegati per le nuove analisi, perizie, sopralluoghi, ecc., sia per eventuali risarcimenti in caso di riconoscimento di un errore giudiziario. «Naturalmente sono due ambiti differenti: i difensori di Stasi hanno effettuato un calcolo ipotetico di risarcimento sulla base dei parametri indicati, ma non è scontato che poi quella cifra sia realmente riconosciuta al loro assistito – commenta l’avvocato – Per quanto riguarda le spese che si stanno sostenendo per perizie ed analisi, sono coperte dallo Stato. In caso, infine, di un eventuale risarcimento dei danni ai familiari della vittima, sarebbero questi a doverli chiedere a colui che eventualmente sarebbe condannato con una nuova sentenza».

fonte Donna Moderna

Cittadinanza iure sanguinis: il Tribunale di Campobasso chiarisce i limiti temporali del Decreto Legge n. 36/25

Con una decisione destinata ad avere un impatto significativo sul riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 2 maggio 2025, ha stabilito che il Decreto Legge n. 36/25 non può avere applicazione retroattiva. Il provvedimento, infatti, secondo i giudici, viola l’articolo 11 delle preleggi, che enuncia un principio fondamentale del nostro ordinamento: “la legge non dispone che per l’avvenire”.

La questione nasce dall’introduzione, con il D.L. 36/25, di nuove condizioni e requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ossia per discendenza da cittadino italiano. Tuttavia, il decreto non contiene alcuna previsione espressa circa la propria retroattività, né fornisce una motivazione specifica che giustifichi un’eccezione a tale principio generale — elemento imprescindibile quando si interviene su materie che toccano diritti fondamentali dei cittadini.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che le nuove disposizioni possano valere solo per il futuro, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, e non possano essere imposte a chi, anteriormente, aveva già maturato i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana secondo la normativa previgente.

«È di palmare evidenza», si legge nella sentenza, «che una novella normativa non possa indicare, a chi ne aveva diritto, nuove condizioni che oggettivamente non possono essere soddisfatte alla data di entrata in vigore della stessa».

Questa pronuncia rappresenta un precedente giurisprudenziale di rilievo, che apre la strada a un rafforzamento della tutela giuridica per tutti i discendenti di cittadini italiani che avevano già avviato — o avevano titolo per avviare — il percorso di riconoscimento della cittadinanza prima dell’entrata in vigore del D.L. 36/25.

In sintesi, la decisione del Tribunale di Campobasso riafferma un principio di legalità e tutela dell’affidamento legittimo, contribuendo a garantire certezza del diritto in un ambito — quello della cittadinanza — sempre più centrale nel panorama giuridico e sociale italiano.

La Riforma dell’Art. 2407 c.c.: Nuove Prospettive sulla Responsabilità dei Sindaci tra Civile e Penale

Il legislatore è recentemente intervenuto in modo rilevante sul tema della responsabilità dei sindaci nelle società, ridefinendo i confini del loro ruolo attraverso la riforma dell’art. 2407 del Codice Civile. Si tratta di una modifica che introduce elementi di novità significativi, destinati ad avere impatto tanto sul piano civilistico quanto su quello penale.

Il nuovo principio di proporzionalità nella responsabilità civile

Uno degli aspetti più innovativi della riforma è l’introduzione del principio di proporzionalità nella determinazione della responsabilità civile dei sindaci. Fatta eccezione per i casi di dolo, infatti, il risarcimento dei danni derivanti da un inadeguato esercizio dell’obbligo di vigilanza da parte del Collegio sindacale viene oggi parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito.
Tale previsione rappresenta un deciso cambio di rotta rispetto al passato, dove la responsabilità dei sindaci, spesso chiamati a rispondere in modo quasi automatico per i dissesti aziendali, risultava potenzialmente illimitata, con conseguenti ricadute anche sul piano della serenità e indipendenza dell’organo di controllo.

La riforma, in tal senso, si propone di riequilibrare la posizione dei sindaci, tutelando la funzione di garanzia senza tradurla in una forma di responsabilità oggettiva o sproporzionata.

L’apertura all’ausilio di esperti esterni

Un altro elemento da evidenziare è la possibilità, ora espressamente prevista, di avvalersi di esperti esterni per l’espletamento di attività tecniche, come la verifica delle scritture contabili. Questo consente ai sindaci di esercitare in modo più efficace e professionale il proprio dovere di vigilanza, riducendo i margini di errore e alleggerendo il peso di responsabilità diretta per profili iper-specialistici, spesso al limite delle competenze richieste.

Le implicazioni sul fronte penale: verso un criterio di imputazione più equo

Sul piano penalistico, la riforma solleva interrogativi e spunti di riflessione importanti. Il riconoscimento del principio di proporzionalità nella responsabilità civile potrebbe infatti incidere anche sulla costruzione dei criteri di imputazione soggettiva delle condotte omissive dei sindaci.

Secondo un’impostazione coerente con il nuovo quadro normativo, l’intervento punitivo penale dovrebbe essere circoscritto alle sole violazioni che superano la soglia di tollerabilità, imposta dalla complessità dei compiti affidati al Collegio sindacale. In questa prospettiva, solo le omissioni connotate da colpa grave dovrebbero acquisire rilevanza penale.

Conclusioni: una riforma che valorizza la responsabilità consapevole

In definitiva, la riforma dell’art. 2407 c.c. rappresenta un passaggio evolutivo rilevante nella disciplina della responsabilità dei sindaci, ispirato a criteri di equità, proporzionalità e tutela della funzione. L’introduzione di parametri oggettivi e l’apertura alla collaborazione tecnica esterna non solo favoriscono una maggiore chiarezza normativa, ma costituiscono anche un incentivo al rispetto delle regole deontologiche come riferimento essenziale per valutare la condotta del sindaco.

Una riforma che, nel bilanciamento tra responsabilità e protezione, si muove verso un modello più maturo e sostenibile di controllo societario.

 

Il Decreto Legge n. 36 del 28 marzo 2025 introduce modifiche significative alla normativa sulla cittadinanza italiana, restringendo il riconoscimento automatico del diritto iure sanguinis ai soli discendenti fino alla seconda generazione.

Una scelta politica che, seppur legittima, apre una serie di interrogativi di natura costituzionale e sociale. Il principio dello ius sanguinis è da sempre alla base del sistema italiano di cittadinanza: un diritto permanente, imprescrittibile e legato alla discendenza, che rischia ora di essere fortemente ridimensionato.

Condizionare l’ottenimento della cittadinanza a requisiti come la residenza, la conoscenza della lingua e l’identità culturale può sembrare logico sul piano dell’integrazione, ma rischia di escludere intere comunità di italiani all’estero che mantengono un forte legame con le proprie origini, anche a distanza di generazioni.

Inoltre, l’adozione di un decreto legge per una riforma tanto delicata appare discutibile: un confronto parlamentare più approfondito avrebbe garantito maggiore equilibrio e trasparenza, soprattutto in vista delle profonde implicazioni giuridiche, etiche e identitarie che questa misura comporta.

Il rischio è che, nel tentativo di limitare abusi o automatismi, si finisca per negare un diritto fondamentale a chi ha sempre riconosciuto nell’Italia la propria patria, anche da lontano